Il diritto d'autore
Come insegnare ai propri studenti il diritto alla proprietà intellettuale
Che cos’è il diritto d’Autore ?
Il diritto d’autore, disciplinato in Italia dalla Legge n. 633/1941, è una branca del diritto che consente agli autori di opere dell’ingegno di carattere creativo di beneficiare di una serie di diritti: di utilizzazione economica, morali e a compenso.
Le opere oggetto di tutela sono di varie tipologie: letterarie, drammatiche, didattiche, religiose, nonché le composizioni musicali, teatrali, le coreografie, le pantomime, i film, le fotografie, i lavori di architettura, i programmi per elaboratore e le banche dati.
Oltre ai diritti d’autore, esistono inoltre diritti connessi al diritto d’autore che hanno il fine di ricompensare lo sforzo creativo e gli investimenti di coloro che rendono le citate opere accessibili e fruibili da parte del pubblico: gli artisti interpreti ed esecutori musicali e audiovisivi, i produttori discografici, le emittenti radiofoniche e televisive etc.
Il lavoro dei creatori è, in particolare, ricompensato con l’attribuzione di diritti esclusivi e diritti a compenso.
- I diritti esclusivi permettono di autorizzare o meno l’uso delle opere protette; il titolare del copyright possiede una serie di diritti patrimoniali quali: diritto di riproduzione, diritto di trascrizione dell’opera orale, diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, diritto di comunicazione, diritto di distribuzione, diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta e il diritto di noleggio e di dare in prestito. Oltre ai diritti di utilizzazione economica dell’opera, l’autore ha la titolarità di una serie di facoltà che costituiscono il diritto morale d’autore (diritto imprescrittibile ed inalienabile): diritto di rivendicare la paternità dell’opera, diritto di rivelazione del nome nel caso di opere anonime o pseudonime, diritto di pubblicazione delle opere inedite, diritto all’integrità dell’opera, diritto di ritirare l’opera dal commercio.
- I diritti a compenso, invece, garantiscono un certo guadagno a chi ha partecipato al processo creativo, a prescindere dal trasferimento dei diritti esclusivi assegnati originariamente ad altri soggetti (per esempio, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori discografici hanno diritto a ricevere un compenso separato per le utilizzazioni delle proprie opere all’interno di trasmissioni radiofoniche e televisive, film e per qualsiasi tipo di uso pubblico delle registrazioni musicali cui hanno preso parte e che hanno prodotto).
Alla durata del diritto morale d’autore la legge non pone alcun termine, mentre il diritto all’utilizzo economico dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo lasso di tempo, l’opera diventa di pubblico dominio e può essere utilizzata da chiunque, a patto che non si ledano l’onore e la personalità dell’autore.
Qual è il Regime di Tutela?
In tema di tutela, questa prescinde da adempimenti formali. Di fatto, a garanzia degli interessi dell’autore, vige un principio secondo cui i diritti degli autori sussistono dal momento in cui l’opera è stata creata. Al fine di poter accedere alla tutela riconosciuta dall’ordinamento, tuttavia, l’opera deve altresì rispettare il requisito della creatività, dell’originalità, intesa come originalità della forma espressiva e quindi, sempre in tal senso, della novità intesa come rappresentazione personale dell’autore di idee, fatti, situazioni che differenziano l’opera da quella di chiunque altro. Non sono invece previsti dalla legge come requisiti per la protezione né la liceità, né il merito o il valore artistico dell’opera, essendo questi elementi di carattere soggettivo e mutevole.
È bene rammentare che le opere creative altrui possono esser utilizzate solo previa autorizzazione del titolare dei diritti d’autore. Quando si utilizza un’opera protetta senza aver ottenuto idonea autorizzazione si viola il diritto d’autore. È vero che il legislatore ha previsto limitazioni ed eccezioni al diritto, in cui sono consentite libere utilizzazioni, ma ciò solo per bilanciare la protezione del diritto d’autore con la tutela di obiettivi e valori che si pongono in contrasto con esso (si pensi alle eccezioni vigenti nell’ambito di attività di insegnamento o di ricerca). In tali casi, è necessario comunque non danneggiare lo sfruttamento commerciale dell’opera, riservato per legge al titolare dei diritti d’autore.
Il tema della tutela e della necessità di una legittima autorizzazione è tanto più importante nell’odierna era digitale, in cui il diritto d’autore è diventato più vulnerabile e soggetto a violazioni: si consideri la condivisione non autorizzata di grandi quantità di dati e materiali protetti dal diritto d’autore per mezzo di piattaforme peer to peer e di programmi di cd. file sharing.
Tuttavia lo stato della tecnica attuale consente di disporre di sofisticati sistemi di riconoscimentoautomatizzato dei contenuti digitali (audio-finger-print e video-finger-print). Tali sistemi si stanno diffondendo sulle principali piattaforme digitali, ciò al fine di consentire in maniera automatica il riconoscimento e la rimozione dei contenuti non autorizzati, abbattendo costi gravosi per la realizzazione dei controlli manuali da parte dei titolari dei relative diritti. Questi sistemi, però, non sempre consentono la condivisione con il soggetto leso delle informazioni che sono nella esclusiva disponibilità del fornitore di servizi della società dell’informazione, circostanza che sarebbe molto utile per meglio consentire l’identificazione degli autori diretti degli illeciti e per garantire una adeguata quantificazione del danno subito dai titolari dei diritti.
Nell’ambito di attività di insegnamento o di ricerca, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione agli studenti sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, per finalità illustrative e per fini non commerciali. E' poi consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Per l’utilizzo di opere letterarie ad uso personale è consentita la riproduzione mediante fotocopie nei limiti però 15% delle pagine totali dell’opera; sono comunque escluse le partiture e gli spartiti musicali. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Come rafforzare la tutela su una creazione?
Sebbene, come detto, non ci sono vincoli formali per tutelare un’opera, tuttavia è possibile depositare le opere presso il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette, la cui tenuta è curata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
- [per info: http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/servizioII/DirittodAutore/registro/]
Il deposito delle opere presso il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette, istituito ai sensi dell’art. 103 e seguenti della legge n. 633/1941, fa fede dell’esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori o produttori indicati nel Registro sono poi ritenuti, sempre fino a prova contraria, gli autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. È bene rammentare che il deposito e la registrazione non sono atti costitutivi di diritto d’autore, in quanto il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale espressione del lavoro intellettuale (art. 6, legge n. 633/1941). Quindi, l’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore (art. 106, legge n. 633/1941), in quanto le formalità del deposito e della registrazione svolgono una funzione amministrativa di pubblicità-notizia.
Possono essere depositate opere a stampa; riviste e giornali; opere musicali e opere di pubblico spettacolo; opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell’architettura; opere cinematografiche; disegni e modelli industriali. Infine, è utile sapere che l’art. 104 della legge n. 633/1941 permette anche la registrazione degli atti di trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.
In tema di registrazione di opere, inoltre, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) si occupa della tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (software), che consente di rendere pubblica l’esistenza e la titolarità dei diritti relativi ai programmi. La S.I.A.E., poi, gestisce anche il servizio di deposito delle opere inedite, che può avere ad oggetto copioni, trame, opere audiovisive, software, banche dati e, in generale, esemplari di opere dell’ingegno. Tale deposito ha carattere privato e viene fornito al fine di creare una prova documentale di esistenza dell’opera alla data di deposito.
Le violazioni del copyright
La legge sul diritto d’autore non definisce le ipotesi di violazione del diritto dell’autore che possono, a seconda dei casi, integrare le fattispecie della contraffazione o del plagio. In termini generali, la contraffazione rappresenta lo sfruttamento dei diritti economici nascenti dall’opera senza il consenso dell’autore: appropriazione di elementi creativi di una pre-esistente opera tutelata da parte di un differente soggetto. Un’altra fattispecie di violazione è il plagio. Questo consiste nell’attività di riproduzione totale o parziale degli elementi creativi di un’opera altrui con appropriazione della paternità. Può esservi contraffazione senza plagio, per esempio nella pirateria, dove all’elemento contraffatto è affiancato il nome del vero autore e non è configurabile una volontà di volersi appropriare dell’opera altrui. L’opera in rete è trattata alla stregua delle pubblicazioni cartacee: le opere presenti su Internet non possono essere copiate e non se ne può beneficiare in alcun modo senza il consenso esplicito dell’autore.
Quali sono le principali tipologie di pirateria audiovisiva?
a) Pirateria digitale tramite Internet: creazione e messa a disposizione on-line di files generati tramite l’acquisizione abusiva di opere tutelate dal diritto d'autore. Un esempio di questa attività è la condivisione di file musicali o video su piattaforme di file sharing o peer to peer. Altrettanto diffusa è la ripresa illegale di film attraverso apparecchiature di registrazione audio e video nelle sale cinematografiche, con la conseguente creazione del relativo file pirata e la sua diffusione tramite la Rete Internet. Infine, una recente tecnica illegale di ritrasmissione comporta l’impiego di canali c.d. IPTV per la diffusione illecita di canali televisivi a pagamento (es. vendita abusiva di pacchetti Sky o Mediaset Premium).
b) Pirateria fisica dei supporti audio - video: sfruttamento illecito del prodotto audiovisivo attraverso la cessione di copie del materiale audiovisivo legittimo, riprodotto e/o duplicato senza la preventiva autorizzazione da parte del detentore dei diritti. Se praticata professionalmente e non, questo tipo di attività costituisce un illecito sia per il gestore della audio-videoteca /contraffattore (soggetto a sanzione penale), che per il cliente/utilizzatore (soggetto a sanzione amministrativa).
c) Pirateria attraverso Public Performance: si intende la proiezione di film o di altre opere audiovisive da parte di circoli, hotel, associazioni, villaggi turistici, scuole private, che li proiettano in pubblico; tale attività diviene illecita quando viene svolta senza che sia corrisposto alcun compenso ai detentori dei diritti di sfruttamento dell'opera.
Il copyright ai tempi dei social media - Il diritto d'autore 2.0
In materia di tutela del diritto d'autore, l'Autorità ha visto accrescere progressivamente il proprio. Con la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, l'Autorità ha adottato il "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il Regolamento intende tutelare il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica attraverso due azioni complementari:
- a) il sostegno allo sviluppo del mercato dei contenuti mediante campagne informative e alla diffusione dell'offerta legale;
- b) la lotta alla pirateria attraverso procedure di enforcement effettive, proporzionate e dissuasive che, pur tutelando il diritto d'autore, non comprimono in alcun modo gli altri diritti rilevanti.
L’evoluzione della rete e la diffusione dei social media hanno permesso di sviluppare nuove forme di interazione e partecipazione offrendo agli stessi fruitori del web la possibilità di creare e condividere contenuti. Il diritto d’autore, in tale mutevole contesto, deve adattarsi costantemente per tutelare la creatività. È importante conoscere i diritti e doveri per tutelare le proprie opere creative e utilizzare il materiale protetto da copyright.
Perchè su internet siamo tutti co-creatori di contenuti.
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